L’articolo 1552 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) regola gli scambi in permuta. “La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”. Nota: Rispetto alla vendita (1470 c.c.) il pagamento di un prezzo in denaro è sostituito dal trasferimento della proprietà di una cosa; come per essa, possono essere necessarie una certa forma e la trascrizione a seconda dell’oggetto (1350, 2643, n. 1 c.c.).